Imprese

Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore

Fondo dedicato all’incentivo della formazione ed incremento delle competenze professionali dei lavoratori Edili.

Cosa è

Le parti sociali nazionali hanno istituito, in data 21 settembre 2023, il Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore (FQS), in applicazione del CCNL INDUSTRIA del 3 marzo 2022 e del CCNL ARTIGIANATO del 4 maggio 2022.
Il Fondo istituito a livello territoriale presso la Cassa Edile locale è finalizzato a riconoscere diverse prestazioni alle imprese e viene alimentato da un’aliquota contributiva a carico delle imprese pari allo 0,20% della retribuzione imponibile su ciascun lavoratore.

Prestazioni

Il fondo permette l’erogazione di quattro diverse prestazioni alle imprese come sconti contributivi o sconti sulla formazione per i propri lavoratori dipendenti.

LETTERA “A” Incentivo per frequenza corso di formazione

La prestazione prevede uno sconto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile competente per le aziende che abbiano fatto partecipare i propri lavoratori a corsi di formazione previsti dal catalogo formativo nazionale non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’incentivo è riconosciuto in base alla durata del corso di formazione professionalizzante:

  • corsi di durata fino a 8 ore: € 150
  • corsi di durata compresa tra 9 e 40 ore: € 350
  • per corsi di durata superiore a 40 ore: € 500

L’importo viene riconosciuto per ciascun operaio formato secondo i seguenti limiti:

  • 100% degli operai per imprese fino a 5 operai
  • 5 operai più il 50% dei restanti operai per imprese da 6 a 15 operai
  • 10 operai più il 30% dei restanti operai per imprese da 16 a 50 operai
  • 21 operai più il 20% dei restanti operai per le imprese con più di 50 operai.

REQUISITI

  • regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data della compensazione.
  • il lavoratore dev’essere inquadrato come lavoratore full-time, a tempo determinato o indeterminato.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Invio dall’Impresa (o consulente delegato) entro 30 giorni dall’inizio del corso di formazione della richiesta incentivo riportando i nominativi dei lavoratori iscritti specificando il nome del corso e la sua data di inizio tramite PEC all’indirizzo: ced.TN00@infopec.cassaedile.it

UTILIZZO DELLA SCONTISTICA

Lo sconto, una volta erogato, dovrà essere detratto dall’importo del versamento della prima denuncia mensile disponibile.

A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.

LETTERA “B” Incentivo Inquadramento

La prestazione prevede uno sconto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile competente, nel caso in cui l’impresa denunci operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico.

  • € 40 per ogni operaio di 2° livello
  • € 45 per ogni operaio di 3° livello
  • € 50 per ogni operaio di 4° livello

REQUISITI

  • regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data della compensazione.
  • le imprese fino a tre operai sono eleggibili qualora non abbiano più di un operaio inquadrato al primo livello (o comunque ”0” in caso di imprese con un solo operaio).
  • per le imprese con più di tre operai il rapporto tra operai in forza da oltre 18 mesi continuativi al primo livello deve essere pari o inferiore ad un terzo dell’organico totale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La presentazione della domanda deve essere fatta alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai nel mese della richiesta.

L’apposito modulo dev’essere firmato direttamente dall’azienda e mandato dalla stessa o eventualmente dal proprio consulente via PEC all’indirizzo: ced.TN00@infopec.cassaedile.it

L’incentivo può essere richiesto una sola volta per anno APE (da ottobre fino a settembre dell’anno successivo).

La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 31 ottobre di ogni anno.

UTILIZZO DELLA SCONTISTICA
Lo sconto, una volta erogato, per essere usufruito dovrà essere detratto dall’importo del versamento della prima denuncia mensile disponibile.

A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo.

LETTERA “C” Buono Formazione

La prestazione prevede un buono formazione pari a 100 € da poter usufruire entro 60 giorni dalla sua emissione per lo svolgimento di un corso di formazione professionalizzante non obbligatorio incluso nel catalogo formativo nazionale per ciascun lavoratore.

REQUISITI

  • regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data della compensazione.
  • mancata erogazione da parte della Scuola Edile del territorio competente di un corso di formazione professionalizzante non obbligatorio incluso nel catalogo formativo nazionale entro 30 giorni dalla richiesta ma bensì erogato da una Scuola Edile di un territorio limitrofo.
  • il corso di formazione professionalizzante erogato dalla Scuola Edile territorialmente competente rientra tra quelli a pagamento previsti dal catalogo formativo nazionale.

L’importo viene riconosciuto per ciascun operaio formato secondo i seguenti limiti:

  • 100% degli operai per imprese fino a 5 operai
  • 5 operai più il 50% dei restanti operai per imprese da 6 a 15 operai
  • 10 operai più il 30% dei restanti operai per imprese da 16 a 50 operai
  • 21 operai più il 20% dei restanti operai per le imprese con più di 50 operai

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Invio dall’Impresa (o consulente delegato) all’indirizzo PEC: ced.TN00@infopec.cassaedile.it
della documentazione comprovante i requisiti richiesti come comunicazione alla Scuola edile territorialmente competente per richiedere il corso, effettiva iscrizione al corso presso altra Scuola Edile in territorio regionale o limitrofo, oppure iscrizione e ricevuta di pagamento al corso).

Per le imprese che abbiano usufruito dell’incentivo per il massimo spettante potrà essere fatta una successiva richiesta decorsi 12 mesi dell’ultimo buono erogato.

A tale incentivo è destinato il 10% delle risorse del Fondo.

LETTERA “D” Premialità Mastro Artigiano

La prestazione prevede una riduzione del 50% sull’aliquota contributiva del fondo formazione, dovuta per l’operaio formato per cui spetta l’incentivo richiamato alla lettera “A”, qualora il Mastro Formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti.

REQUISITI

  • regolarità dei versamenti alla data della richiesta e alla data della compensazione.
  • partecipazione del Mastro Artigiano alla formazione pratica dei proprio dipendenti nei termini e nella modalità previste dal CCNL Artigianato per ciascun lavoratore cui spetta la lettera “A”.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Invio di PEC dall’impresa o studio di consulenza delegato entro 30 giorni dall’inizio del corso di formazione con la richiesta.

UTILIZZO DELLA SCONTISTICA
La riduzione dallo 0,20% allo 0,10% dell’aliquota del fondo di formazione per ciascun operaio per cui spetta l’incentivo per frequenza al corso di formazione di cui alla lettera “A”, a partire dal mese di riconoscimento dall’incentivo di cui alla lettera “A” per una durata di 18 mesi.

Qualora la prestazione di cui alla lettera “A” venisse interrotta per raggiungimento dei limiti, l’interruzione verrà anche per tale premilità.