D.o.l. – Durc On.line

Dal 1 luglio 2015 è entrata in funzione la nuova procedura di richiesta D.U.R.C. (ora D.O.L. – Durc On-Line). Si ritengono utili alcune precisazioni in merito alle modalità operative e normative.

Modalità di Richiesta

Dal 1 gennaio 2017 qualsiasi richiesta di verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il servizio di “DURC ON LINE” accessibile dai portali INPS e INAIL.

Iscrizione alla Cassa Edile

Il nuovo meccanismo di rilascio del DURC Online prevede l’interrogazione anche presso la BNI-DOL (banca dati anagrafica delle Casse Edili CNCE) ed il coinvolgimento delle Cassa Edili per tutte le imprese che posseggono codici INPS statistici contributivi CSC riconducibili al settore “edilizia”. Nel caso di interrogazioni per imprese con codice (CSC) edile ma che non sono mai state iscritte a nessuna Cassa Edile (imprese individuali, imprese con soli soci, società immobiliari, ecc.) queste vengono “sospese” ed inoltrate alla Cassa Edile competente per territorio. La Cassa Edile in questo caso invia una PEC alla ditta interessata chiedendo informazioni sulla mancata iscrizione e nel caso di mancata risposta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione la pratica viene restituita al sistema informativo di INPS/INAIL con parere negativo per “irregolarità per mancata iscrizione alla Cassa Edile”. Rimane inteso che l’eventuale iscrizione alla Cassa Edile per le tipologie di imprese sopra descritte è un semplice adempimento anagrafico che non comporta alcun obbligo contributivo nei confronti della Cassa Edile fino a quando l’impresa non assumerà personale dipendente.

Il Durc dal 01.07.2015

Con la nuova procedura DOL è di fatto impossibile accertare la regolarità contributiva di un impresa alla data di scadenza dei SAL e/o S.F. o comunque anche nelle immediate vicinanze della stessa data.
Infatti il DOL:

  • Ha per oggetto la verifica dei pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.
  • Può essere utilizzato ai sensi della vigente normativa entro il periodo di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
  • In caso di successiva richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un DOL in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento già rilasciato inibendo per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione per il rilascio di un nuovo DOL e relativa nuova verifica.

Alla luce di tutto questo, appurato che il DOL non è uno strumento valido per evitare di incorrere nella responsabilità solidale, si suggerisce alle imprese di inserire nei contratti di appalto/subappalto clausole che subordino il pagamento dei SAL o S.F. alla esibizione delle denunce mensili (INPS, INAIL e Cassa Edile) nonché delle relative attestazioni di pagamento.

Cosa Cambia D.U.R.C. fino a 30.06.2015

  • Validità documento: 90 giorni dalla data di emissione
  • Note: Ad ogni nuova richiesta di D.U.R.C.successiva (anche all’interno dei 90 giorni di validità del documento) il cotnrollo sulle posizioni contributive degli Enti preposti al controllo si ripete.
  • Verifica Autocertificazione: Possibile
  • Modalità di controllo Regolarità: Il controllo della regolarità fa riferimento alla posizione contributiva della Ditta a livello nazionale relativamente ai versamenti scaduti alla data di richiesta del D.U.R.C.
    Esempio: data richiesta 15/06/2015 -> A tale data la Ditta deve essere in regola con l’ultimo versamento scaduto il 25/05/2015 relativo al mese di Aprile 2015.

Cosa Cambia D.O.L. dal 01.07.2015

La richiesta D.O.L. può essere inoltrata dall’Azienda, dal Consulente della stessa, dalla S.O.A. e dalle Stazioni Appaltanti pubbliche.

  • Validità documento: 120 giorni dalla data di richiesta
  • Note: In caso di successiva richiesta di verifica per un soggetto, per il quale risulti già presente un DOL in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento già rilasciato inibendo per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione per il rilascio di un nuovo DOL e relativa nuova verifica.
  • Verifica Autocertificazione: NON Possibile
  • Modalità di controllo Regolarità: Il controllo della regolarità fa riferimento alla posizione contributiva della Ditta a livello nazionale relativamente ai versamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di verifica.
    Esempio: data richiesta 15/06/2015 (data fittizia in quanto il DOL a tale data non era ancora in vigore)
    A tale data la Ditta deve essere in regola con il versamento scaduto il 25/04/2015 relativo al mese di Marzo 2015.

Validità del Documento

Il Durc ha una validità di 120 giorni dalla data di richiesta.

 

L’utilizzo di un D.U.R.C. non più rispondente al vero o non più efficace equivale ad uso di atto falso e costituisce reato.

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