In relazione al regime fiscale dei contributi versati dai datori di lavori al Fondo Sanitario Sanedil afferenti l’anno di imposta 2020, si precisa quanto segue.
In attesa dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondo Sanitari che avverrà entro il 31 luglio 2021, avendo il fondo iniziato ad erogare le prestazioni sanitarie nel mese di ottobre 2020, ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2021, da compilare a cura dei datori di lavoro a titolo di sostituti di imposta e da consegnare al personale dipendente, si evidenzia che:
– nella sezione “Oneri Deducibili”, al punto 442 “contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito” dovrà essere indicato l’intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell’anno 2020;
– nel punto 443 della medesima sezione “Oneri Deducubili”, dovrà inoltre essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587.
Ad iscrizione avvenuta, di cui verrà data tempestiva comunicazione, i contributi versati per l’anno 2020 potranno essere dedotti/ recuperati in sede di conguaglio fiscale.