Con comunicazione n.775 di data 18/05/2021, la CNCE comunica il mutato orientamento dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.54/E/2020), relativamente all’imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali.
L’Agenzia ha infatti previsto l’esclusione dall’imponibilità fiscale dei contributi versati “… qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento del contributo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore…”.
In considerazione che la contribuzione versata dall’impresa alla Cassa Edile si calcola sulla base della massa salariale mensile complessiva e non in riferimento alla contribuzione del singolo lavoratore, verificato pertanto che non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo dipendente con conseguente evidenza reddituale, la CNCE perviene alla conclusione “… che la contribuzione versata alla Cassa Edile dall’azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato in capo al singolo lavoratore.”.
Sulla base di quanto espresso, pertanto, la CNCE ha comunicato che le Casse Edili non dovranno più predisporre annualmente il calcolo e la comunicazione della percentuale di contribuzione utilizzata per assistenze ai lavoratori e che, a partire dalle competenze del mese di giugno 2021, l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale, così come indicata dalla Cassa Edile.