In data 6 aprile 2016 è stato siglato l’Accordo relativo al Contributo Minimo Mensile Ape.
L’accordo prevede il contributo mensile minimo di 35 euro per ogni lavoratore che non raggiunge circa 80 ore lavorate durante il mese.
NON si tratta di un contributo aggiuntivo ma di una regolamentazione del contributo APE compreso nei contributi obbligatori.
Se per il lavoratore l’importo del contributo APE è pari o superiore a 35 euro l’accordo non viene applicato; se invece, tale importo risulta essere inferiore, deve essere integrato e di conseguenza per il lavoratore deve essere versato l’importo minimo di 35 euro.
Come da comunicazione n. 592 della CNCE l’accordo non trova applicazione nei seguenti casi:
inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
presenza di un lavoratore, nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili;
assenza totale per tutto il mese di ore lavorate (ad esempio aspettativa non retribuita, lavoratori a chiamata, …).
Tale accordo è attivo dal mese di MAGGIO 2016.