Imprese

Fondo Incentivo Occupazione

Il Fondo incentivo all’occupazione è stato istituito per incentivare l’occupazione giovanile e il ricambio generazionale nel settore edile.

L'accordo in vigore

In data 10 settembre 2020 è stato sottoscritto dalle Parti Sociali Nazionali l’accordo nazionale che introduce la regolamentazione per l’operatività del “Fondo Incentivo all’Occupazione”, istituito dall’accordo nazionale 18 luglio 2018 di rinnovo del CCNL edilizia Industria.
Il Fondo, alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10%, dà la possibilità alle imprese di richiedere la somma di euro 600,00 (al lordo della ritenuta fiscale del 4%) sotto forma di compensazione sui contributi obbligatori dovuti.
Il contributo può essere richiesto dalle imprese che assumano giovani che non abbiano compiuto i 30 anni (29 anni e 364 giorni al momento dell’assunzione o della trasformazione) e che vengano inquadrati con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato.
E’ previsto inoltre un “Voucher formativo” per le nuove assunzioni (ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante), pari ad euro 150,00 (al lordo della ritenuta fiscale del 4%) , da spendere entro 180 giorni dall’assunzione del lavoratore presso Centrofor.
L’incentivo sarà riconosciuto quale “una tantum” per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo Incentivo all’Occupazione” costituito presso ciascuna Cassa.

Operatività Del Fondo

Il “Fondo Incentivo Occupazione” entra in vigore dal 1° settembre 2020.

Caratteristiche Del Fondo

Il datore di lavoro può richiedere alla Cassa Edile presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi obbligatori dovuti al fine di incentivare l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale.
L’incentivo sarà riconosciuto per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo Incentivo all’Occupazione” costituito presso ciascuna Cassa.

Importo Della Prestazione

E’ previsto un incentivo pari ad euro 600,00 (al lordo della ritenuta fiscale del 4%) “una tantum” riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti a Cassa Edile.
E’ previsto inoltre un “Voucher formativo” par ad euro 150,00 (al lordo della ritenuta fiscale del 4%) “una tantum” da spendere da parte dell’impresa, presso Centrofor, entro 180 giorni dall’assunzione del lavoratore, per un corso di formazione professionale, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.

Requisiti

L’incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante (tranne che per il “Voucher formativo”), nonché nelle ipotesi di trasformazione dei contratti a tempo determinato, effettuate dal 1° gennaio 2020. L’incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni). L’incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.
Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola coi versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione. La Cassa Edile dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.
L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni. L’incentivo non spetta inoltre ai datori di lavoro che abbiano proceduto nei sei mesi successivi all’assunzione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
E’ previsto per l’impresa un limite numerico massimo di lavoratori che potranno accedere all’incentivo: un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre), con arrotondamento all’unità superiore nel caso di presenza di decimali.

Erogazione Della Prestazione e Decorrenza

L’incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, con specifica modulistica, tramite PEC all’indirizzo ced.TN00@infopec.cassaedile.it entro 30 giorni dalla data di assunzione.
Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie saranno effettate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre quelle presentate nel 2° semestre (dal 1° aprile al 30 settembre) saranno effettuate entro il 31 ottobre.
Cassa Edile, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso all’incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all’impresa dal primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza.

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