Le ore straordinarie possono essere inserite all’interno della denuncia mensile fino ad un massimo di 5 ore per settimana nel periodo che va da maggio a settembre.
(Art. 15 – comma B del C.C.P.L.) In applicazione del terzo comma dell’art. 6 – Orario di Lavoro – del C.C.N.L. 23 Luglio 2008 e ss.mm.ii., ai sensi della lettera a) dell’art. 42 – Accordi locali – del medesimo Contratto Nazionale, in ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le Parti convengono una disciplina dell’orario di lavoro, che possa prevedere, su richiesta preventiva dell’azienda, per gli operai l’obbligo di effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Tali ore sono considerate utili al fine del raggiungimento del monte ore che dà diritto alle prestazioni di Anzianità Professionale Edile da parte della Cassa Edile. In tal caso le ditte indicheranno le relative ore nella casella “Ore Straordinarie” nel MUT e verseranno il relativo contributo.
La percentuale del contributo A.P.E. (art. 25 del C.C.P.L.) è indicata nel Prospetto Analitico Contributi e deve essere conteggiata sui minimi retributivi (punto 3 dell’art. 24 del C.C.N.L.) con esclusione quindi della maggiorazione del 35%. superminimi e Ad Personam.