Regole vigenti per le richieste di rimborso malattia seguenti alla data 01.02.2023
Malattia / Infortunio
Tabella Rimborsi a Ditta/Erogazioni al Lavoratore
ARCHIVIO QUOTE GIORNALIERE ASSISTENZA CONTRATTUALIZZATA – NON DISPONIBILE
Manuale Operativo Portale Web
Le richieste di rimborso malattia ed infortunio vanno inoltrate esclusivamente tramite l’apposito programma on-line di Cassa Edile Trento; l’inoltro cartaceo o via e-mail non è possibile.
Per richiedere le credenziali di accesso al programma e per le procedure da seguire nell’inoltro delle pratiche, potete fare riferimento al Manuale Operativo che trovate di seguito.
I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.
Malattia
La Contrattazione Collettiva del settore edile prevede che l’operaio e l’apprendista non in prova ricevano un’indennità integrativa per malattia sotto forma di anticipo in busta paga dalla Ditta. Una parte di tale anticipo rappresenta le quote contrattualmente a carico di Cassa Edile, alla quale il Datore di Lavoro potrà chiedere il rimborso entro il termine di un anno successivo alla scadenza del periodo di paga cui il trattamento di malattia si riferisce.
L’erogazione dell’indennità giornaliera di malattia segue le regole esposte di seguito:
1°, 2° e 3° giorno di malattia (carenza)
- per eventi con durata fino a 6 giorni (normativa CCPL)
la Ditta anticipa per conto Cassa Edile – sabato escluso – l’indennità giornaliera prevista dal Contratto Provinciale edilizia in misura intera.
La condizione è che la malattia rientri tra i primi 2 eventi – con durata compresa tra 1 e 12 giorni – occorsi al lavoratore nell’anno solare; diversamente, non ci sarà alcun indennizzo per la carenza. - per eventi con durata tra 7 e 12 giorni (normativa CCPL + CCNL)
la Ditta anticipa per conto Cassa Edile – sabato compreso – l’indennità giornaliera prevista dal Contratto Provinciale edilizia (50%) e quella prevista dal Contratto Nazionale Edilizia (50%).
La quota CCPL va anticipata solo se la malattia rientra tra i primi 2 eventi – con durata compresa tra 1 e 12 giorni – occorsi al lavoratore nell’anno solare; diversamente, rimarrà anticipata solamente la quota CCNL (50%) - per eventi con durata superiore a 12 giorni (normativa CCNL)
la Ditta anticipa per conto Cassa Edile – sabato compreso – l’indennità giornaliera prevista dal Contratto Nazionale edilizia in misura intera.
ATTENZIONE:
il limite di 2 eventi di cui sopra NON si riferisce in assoluto al numero massimo di malattie per singolo lavoratore durante l’anno, ma al numero massimo di malattie di cui il lavoratore può beneficiare alle dipendenze di ciascuno dei suoi datori di lavoro nel corso dell’anno.
Ciò significa che, per la corretta applicazione della normativa, il datore di lavoro non dovrà conoscere la situazione pregressa delle malattie occorse durante l’anno al lavoratore proveniente da altra impresa edile.
Esempio:
un lavoratore, nel corso dell’anno, beneficia della normativa CCPL sulla carenza per 2 malattie – con durata compresa tra 1 e 12 giorni – alle dipendenze di un’impresa.
Nello stesso anno, quel lavoratore potrà beneficiare della medesima normativa per altri 2 eventi – con durata compresa tra 1 e 12 gg – qualora passi alle dipendenze di un’altra impresa edile.
Dal 4° al 180° giorno di malattia
l’anticipo da parte della Ditta per conto Cassa Edile dell’indennità contrattuale, è subordinato al diritto a ricevere l’indennità giornaliera dall’I.N.P.S.
Dal 181° al 270° giorno di malattia
l’anticipo da parte della Ditta per conto Cassa Edile dell’indennità contrattuale, è previsto per le sole giornate NON INDENNIZZATE dall’I.N.P.S.
Dal 271° al 365° giorno di malattia (lavoratori con anzianità > ai 3 anni e mezzo con la stessa impresa)
l’anticipo da parte della Ditta per conto Cassa Edile dell’indennità contrattuale, è previsto per le sole giornate NON INDENNIZZATE dall’I.N.P.S.
Dal 271° al 360° giorno di malattia (lavoratori con anzianità < ai 3 anni e mezzo con la stessa impresa)
la Cassa Edile eroga l’indennità giornaliera direttamente al lavoratore; la Ditta non anticipa alcuna indennità giornaliera per conto della Cassa Edile.
Dal 361° al 720° giorno di malattia (indennità per gravi patologie)
per i lavoratori affetti da gravi patologie quali ad esempio tbc, ictus, infarto, patologie neoplastiche o HIV e per i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, la Cassa Edile eroga l’indennità giornaliera direttamente al lavoratore; la Ditta non anticipa alcuna indennità giornaliera per conto della Cassa Edile.
Come calcolare l’indennità giornaliera per malattia?
Il 1° giorno di malattia documentato, se parzialmente lavorato, NON è indennizzabile; viene comunque conteggiato nella durata totale dell’evento.
L’assenza dovuta a visita medica – per l’intera giornata o parte di essa – non è considerata malattia.
L’importo giornaliero dell’indennità si ottiene moltiplicando:
PAGA ORARIA
ESCLUSO E.D.R. ed ESCLUSI EVENTUALI SUPERMINIMI
(minimo di paga base + ex indennità di contingenza + elemento economico territoriale + indennità territoriale di settore + maggiorazione 10% per eventuale caposquadra)
per
1° COEFFICIENTE CONTRATTUALE
(diverso a seconda dello scaglione di durata malattia)
per
2° COEFFICIENTE CONTRATTUALE
(diverso a seconda dello scaglione di durata malattia)
Esponiamo di seguito i valori relativi sia al 1° coefficiente contrattuale che al 2° coefficiente contrattuale.
1° Coefficiente Contrattuale
Nella sottostante tabella relativa al 1° coefficiente contrattuale, appaiono due percentuali:
- la prima (la maggiore), si riferisce al calcolo della quota che la Ditta ha indicato in busta paga;
- la seconda (la minore), è il parametro che la Ditta adotta per calcolare l’importo giornaliero che chiederà in rimborso a Cassa Edile.
La differenza tra i due parametri rappresenta la percentuale dei riposi annui del 4,95% contrattualmente prevista a carico della Ditta.
DITTA = anticipo | CASSA EDILE = rimborso | |
---|---|---|
1,0495 | 1° - 2° - 3° giorno per malattia fino a 6 giorni (Normativa CCPL) | 1,000 |
0,5495 | 1° - 2° - 3° giorno per malattia da 7 a 12 giorni (Normativa CCPL) | 0,500 |
0,5495 | 1° - 2° - 3° giorno per malattia da 7 a 12 giorni (Normativa CCNL) | 0,500 |
1,0495 | 1° - 2° - 3° giorno per malattia superiore a 12 giorni (Normativa CCNL) | 1,000 |
0,3795 | dal 4° al 20° per i giorni indennizzati dall'INPS | 0,330 |
0,1565 | dal 21° al 180° per i giorni indennizzati dall'INPS | 0,107 |
0,5495 | dal 181° al 365° per i giorni NON indennizzati dall'INPS | 0,500 |
Per gli APPRENDISTI vengono utilizzati gli stessi scaglioni e coefficienti di calcolo previsti per le altre categorie.
2° Coefficiente Contrattuale
Orario contrattuale settimanale (normalmente 40 ore) diviso 5 = 8 -> coefficiente applicabile al 1°, 2° e 3° giorno per eventi fino a 6 giorni.
Orario contrattuale settimanale (normalmente 40 ore) diviso 6 = 6,666 -> coefficiente applicabile in tutti gli altri casi.
Per i lavoratori PART-TIME o discontinui, l’orario settimanale da dividere risulta quello stabilito con la Ditta.
Infortunio
Come calcolare l’indennità giornaliera per infortunio?
Il giorno dell’infortunio documentato NON è indennizzabile, perché la normativa Inail prevede che rimanga a carico del datore di lavoro.
L’importo giornaliero dell’indennità si ottiene moltiplicando:
PAGA ORARIA
ESCLUSO E.D.R. ed ESCLUSI EVENTUALI SUPERMINIMI
(minimo di paga base + ex indennità di contingenza + elemento economico territoriale + indennità territoriale di settore + maggiorazione 10% per eventuale caposquadra)
per
1° COEFFICIENTE CONTRATTUALE
(diverso a seconda dello scaglione di durata infortunio)
per
2° COEFFICIENTE CONTRATTUALE
Esponiamo di seguito i valori relativi sia al 1° coefficiente contrattuale che al 2° coefficiente contrattuale.
1° Coefficiente Contrattuale
Nella sottostante tabella relativa al 1° coefficiente contrattuale, appaiono due percentuali:
- la prima (la maggiore), si riferisce al calcolo della quota che la Ditta ha indicato in busta paga;
- la seconda (la minore), è il parametro che la Ditta adotta per calcolare l’importo giornaliero che chiederà in rimborso a Cassa Edile.
La differenza tra i due parametri rappresenta la percentuale dei riposi annui del 4,95% contrattualmente prevista a carico della Ditta.
DITTA = anticipo | CASSA EDILE = rimborso | |
---|---|---|
0,2538 | dal 1° al 90° giorno | 0,234 |
0,0574 | dal 91° giorno per tutto il periodo di mantenimento del posto di lavoro | 0,045 |
Per gli APPRENDISTI vengono utilizzati gli stessi scaglioni e coefficienti di calcolo previsti per le altre categorie.
2° Coefficiente Contrattuale
Orario contrattuale settimanale (normalmente 40 ore) diviso 7 = 5,714
Per i lavoratori PART-TIME o discontinui, l’orario settimanale da dividere per sette risulta quello stabilito con la Ditta.