Legge provinciale per lavori pubblici.
L.P. 26 ART. 43
Obblighi in materia di tutela dei Lavoratori
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, il capitolato generale, i contratti di appalto di lavori pubblici nonché le convenzioni di concessione di lavori pubblici, devono prevedere:
a) l’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa e scuole edile di Trento;
b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell’impresa appaltatrice o concessionaria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, l’ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa medesima.
2. I capitolati di appalto di cui al comma 1 devono altresì prevedere:
a) l’obbligo per l’appaltatore di consegna all’ente appaltante del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto delle vigenti disposizione normative, prima della consegna dei lavoratori; nel caso tale obbligo non venga rispettato, l’ente appaltante non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le vigenti disposizioni. In tal caso l’ente appaltante affida l’esecuzione dei lavori oggetti dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria;
b) l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell’articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, di presentazione del piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso tale obbligo non venga rispettato l’ente appaltante diffida l’appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria;
c. l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano delle misure della sicurezza dei lavoratori, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55.