In data 14 settembre 2023 le Parti Sociali territoriali (ANCE, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL) hanno sottoscritto ai sensi dell’art. 21 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro l’Accordo attuativo in materia di Elemento Variabile della Retribuzione EVR) relativo all’anno 2023.
La misura dell’EVR 2023 è pari al 4% dei minimi di paga base in vigore e deve essere determinata anche a livello aziendale dalla singola impresa. La determinazione dell’EVR a livello aziendale avviene utilizzando i due seguenti parametri aziendali:
- andamento ore denunciate alle Casse Edili da parte della singola impresa (ore totali, anche delle altre Casse Edili); per le imprese con soli impiegati il parametro sarà rappresentato dalle ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (si fa riferimento al cosiddetto anno APE di Cassa Edile, che inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno seguente (es. anno APE 2023 ha avuto inizio il 1° ottobre 2022 e termine il 30 settembre 2023);
- andamento volume d’affari IVA della singola impresa, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa (si fa riferimento all’anno solare).
L’impresa verifica tali parametri aziendali effettuando la comparazione tra la media del triennio 2020-2021-2022 in rapporto alla media del triennio 2019-2020-2021.
Il parametro sarà considerato positivo laddove la prima media risulta pari o superiore alla seconda.
In presenza di entrambi i parametri aziendali positivi la misura dell’EVR è pari al 4,00% lordo dei minimi di paga base in vigore, 3,60% netto.
In presenza invece di un solo parametro aziendale positivo la misura dell’EVR è pari al 2,60% lordo dei minimi di paga base in vigore, 2,30% netto.
In assenza di positività nei parametri l’impresa non è tenuta ad erogare l’EVR.
In presenza di parametri negativi, in parte o totalmente, l’Impresa è tenuta a comunicarlo alla Cassa Edile della provincia di Trento, tramite gli appositi moduli da spedire via PEC all’indirizzo ced.TN00@infopec.cassaedile.it ed in ogni caso ad ANCE Trento (ance.trento@pec.ance.it), mettendone a conoscenza le RSA e RSU ove costituite ed alle Organizzazioni sindacali territoriali (trentino@pec.fenealuil.it, filcatrento1@pcert.postecert.it, fillea@pec.cgil.tn.it).
La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore gli accantonamenti effettuati a titolo di EVR 2023 unitamente alla gratifica natalizia e ferie (GNF) previsti a luglio 2024 e a dicembre 2024.
Esempio per il corretto calcolo con entrambi i parametri positivi:
Qualifica lavoratore: Operaio Specializzato
Imponibile per conteggio = 1187,20 euro (paga base euro 7,42 x 160 ore lavorate di media)
E.V.R. conteggiato = 4,00 % che nell’esempio corrisponde a 47,488 arrotondato a 47,49 euro nelle competenze, di cui trattenuti e versati a Cassa Edile = 3,60% che nell’esempio corrisponde a 42,739 euro arrotondato a 42,74 euro, da versare tramite MUT.
Esempio per il corretto calcolo con un solo parametro positivo:
Qualifica lavoratore: Operaio Specializzato
Imponibile per conteggio = 1187,20 euro (paga base euro 7,42 x 160 ore lavorate di media)
E.V.R. conteggiato = 2,60 % che nell’esempio corrisponde a 30,867 arrotondato a 30,87 euro nelle competenze, di cui trattenuti e versati a Cassa Edile = 2,30% che nell’esempio corrisponde a 27,305 euro arrotondato a 27,30 euro, da versare tramite MUT.