Imprese

E.V.R.

L’EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) è un premio previsto dal Contratto collettivo nazionale (CCNL) che viene erogato al raggiungimento di determinati parametri produttivi dell’azienda come quota mensile direttamente al lavoratore.

Una parte della quota EVR viene erogata direttamente dalla ditta al lavoratore in busta paga e la restante parte accantonata mensilmente in Cassa Edile, la quale si preoccuperà di versarla al lavoratore nel corso delle due liquidazioni annuali.

E.V.R. Artigianato

In data 17 aprile 2024 l’Associazione Artigiani Trentino e le Organizzazioni Sindacali Territoriali hanno firmato l’accordo per il rinnovo dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per i dipendenti delle imprese edili artigiane.

L’accordo, a partire dalla denuncia mensile di APRILE 2024 (quindi da presentare entro il 27 maggio 2024), prevede che la quota di E.V.R. da conteggiare in busta paga risulta pari al 5,3%, di cui il 4,07% trattenuto e versato alla Cassa Edile tramite la denuncia mensile M.U.T da conteggiare in base alle tabelle paga in vigore alla data del 1° gennaio 2024. Ricordiamo che l’importo risultante non dovrà essere arrotondato all’euro, ma ai centesimi di euro.

L’E.V.R. sarà corrisposto da parte di Cassa Edile di Trento agli operai e agli apprendisti operai in due quote annuali che saranno liquidate in occasione degli accantonamenti a luglio e dicembre.

Per gli impiegati e gli apprendisti impiegati l’E.V.R. continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall’impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione.

Esempio per il corretto calcolo: 

Qualifica lavoratore: Operaio Specializzato

Imponibile per conteggio = 1187,20 euro (paga base euro 7,42 x 160 ore lavorate di media)
E.V.R. conteggiato = 5,30 % che nell’esempio corrisponde a 62,9216 arrotondato a 62,92 euro nelle competenze, di cui trattenuti e versati a Cassa Edile = 4,07% che nell’esempio corrisponde a 48,3190 euro arrotondato a 48,32 euro, da versare tramite MUT.

E.V.R. Industria

In data 14 settembre 2023 le Parti Sociali territoriali (ANCE, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL) hanno sottoscritto ai sensi dell’art. 21 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro l’Accordo attuativo in materia di Elemento Variabile della Retribuzione EVR) relativo all’anno 2023.

La misura dell’EVR 2023 è pari al 4% dei minimi di paga base in vigore e deve essere determinata anche a livello aziendale dalla singola impresa. La determinazione dell’EVR a livello aziendale avviene utilizzando i due seguenti parametri aziendali:

  • andamento ore denunciate alle Casse Edili da parte della singola impresa (ore totali, anche delle altre Casse Edili); per le imprese con soli impiegati il parametro sarà rappresentato dalle ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (si fa riferimento al cosiddetto anno APE di Cassa Edile, che inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno seguente (es. anno APE 2023 ha avuto inizio il 1° ottobre 2022 e termine il 30 settembre 2023);
  • andamento volume d’affari IVA della singola impresa, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa (si fa riferimento all’anno solare).
    L’impresa verifica tali parametri aziendali effettuando la comparazione tra la media del triennio 2020-2021-2022 in rapporto alla media del triennio 2019-2020-2021.
    Il parametro sarà considerato positivo laddove la prima media risulta pari o superiore alla seconda.

In presenza di entrambi i parametri aziendali positivi la misura dell’EVR è pari al 4,00% lordo dei minimi di paga base in vigore, 3,60% netto.
In presenza invece di un solo parametro aziendale positivo la misura dell’EVR è pari al 2,60% lordo dei minimi di paga base in vigore, 2,30% netto.
In assenza di positività nei parametri l’impresa non è tenuta ad erogare l’EVR.

In presenza di parametri negativi, in parte o totalmente, l’Impresa è tenuta a comunicarlo alla Cassa Edile della provincia di Trento, tramite gli appositi moduli da spedire via PEC all’indirizzo ced.TN00@infopec.cassaedile.it ed in ogni caso ad ANCE Trento (ance.trento@pec.ance.it), mettendone a conoscenza le RSA e RSU ove costituite ed alle Organizzazioni sindacali territoriali (trentino@pec.fenealuil.it, filcatrento1@pcert.postecert.it, fillea@pec.cgil.tn.it).

La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore gli accantonamenti effettuati a titolo di EVR 2023 unitamente alla gratifica natalizia e ferie (GNF) previsti a luglio 2024 e a dicembre 2024.

Esempio per il corretto calcolo con entrambi i parametri positivi: 

Qualifica lavoratore: Operaio Specializzato

Imponibile per conteggio = 1187,20 euro (paga base euro 7,42 x 160 ore lavorate di media)
E.V.R. conteggiato = 4,00 % che nell’esempio corrisponde a 47,488 arrotondato a 47,49 euro nelle competenze, di cui trattenuti e versati a Cassa Edile = 3,60% che nell’esempio corrisponde a 42,739 euro arrotondato a 42,74 euro, da versare tramite MUT.

 

Esempio per il corretto calcolo con un solo parametro positivo: 

Qualifica lavoratore: Operaio Specializzato

Imponibile per conteggio = 1187,20 euro (paga base euro 7,42 x 160 ore lavorate di media)
E.V.R. conteggiato = 2,60 % che nell’esempio corrisponde a 30,867 arrotondato a 30,87 euro nelle competenze, di cui trattenuti e versati a Cassa Edile = 2,30% che nell’esempio corrisponde a 27,305 euro arrotondato a 27,30 euro, da versare tramite MUT.

E.V.R. In Breve

  • Per le imprese INDUSTRIALI con entrambi i parametri positivi:
    conteggio del 4,00% in busta paga e 3,60% trattenuto e versato a Cassa Edile.
  • per le imprese INDUSTRIALI con un solo parametro positivo:
    conteggio del 2,60% in busta paga e 2,30% trattenuto e versato a Cassa Edile.
  • per le imprese INDUSTRIALI con entrambi parametri negativi:
    nessun versamento.

 

  • Per le imprese ARTIGIANE:
    conteggio del 5,3% in busta paga e 4,07% trattenuto e versato a Cassa Edile.

Archivio Accordi E.V.R. Precedenti

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