Imprese

Denunce Mensili Pagamenti e Scadenze

Per norma contrattuale l’importo della denuncia mensile deve essere versato entro il 25 del mese successivo a quello cui si riferisce la denuncia stessa.

Modalità di versamento

BANCA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE
(GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO)

IT 63 M 03599 01800 000000081661

CAUSALE OBBLIGATORIA:

IMPRESA (codice impresa) ANNO (anno di competenza) MESE (mese di competenza)
Esempio: IMPRESA xxxxx ANNO 2023 MESE 10

 

Al fine di evitare ingiustificati storni di fondi, si raccomanda, per il versamento delle denunce mensili, di utilizzare esclusivamente il conto sopra indicato.

Il ritardo dei pagamenti comporta l’applicazione di una maggiorazione contributiva stabilita dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

In caso di impossibilità temporanea al pagamento, la denuncia deve comunque pervenire alla Cassa Edile, attraverso il M.U.T., entro il termine contrattuale sopra indicato.

Nel caso il modulo pervenga alla Cassa Edile oltre il termine contrattuale, la ditta sarà tenuta a corrispondere la penale di Euro 3,00 (tre) per ogni lavoratore e per ogni denuncia mensile in ritardo.

L’accantonamento viene liquidato ai lavoratori beneficiari alle scadenze contrattuali:

• entro il 10 LUGLIO per importi versati relativi ai mesi da ottobre ad aprile
• entro il 10 DICEMBRE per importi versati relativi ai mesi da maggio a settembre

Nei confronti delle ditte che non avranno effettuato i versamenti, mettendo così gli uffici nella condizione di non poter rispettare tali date, la Cassa Edile si vedrà costretta a procedere in sede giudiziaria per il recupero di quanto dovuto.

Nel caso di pagamenti effettuati dopo la scadenza contrattuale, in cui la Scrivente non potrà effettuare la liquidazione ufficiale nei tempi previsti, si provvederà periodicamente ad effettuare una liquidazione STRAORDINARIA. Si prevedono due liquidazioni straordinarie dopo ogni erogazione ufficiale.

Nel caso del 10 LUGLIO, le date limite sono:

  • 15 AGOSTO
  • 10 OTTOBRE

mentre per integrare la liquidazione del 10 DICEMBRE le date limite sono:

  • 10 FEBBRAIO
  • 10 APRILE

Le date sono da intendersi indicative. Sarà compito di Cassa Edile valutare eventuali variazioni.

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