Imprese

Calcolo Prevedi

I contratti nazionali hanno introdotto per ogni lavoratore edile industriale ed artigiano una quota mensile di accantonamento al fondo PREVEDI a carico del datore di lavoro per supportare economicamente i lavoratori all’uscita dal settore edile (licenziamento, dimissioni, pensione).

Come si calcola

In data 4 luglio 2025 è stato sottoscritto da ANCE, Associazioni Artigiane e i Sindacati del settore edile l’accordo che definisce le nuove modalità di contribuzione contrattuale e durata del contratto a partire dal 1° ottobre 2025.

Contributo contrattuale e durata del contratto di lavoro
Il contributo PREVEDI per i lavoratori assunti a partire dal 1 ottobre 2025 è dovuto solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi.
Il calcolo della durata tiene in considerazione:

  • frazioni inferiori a 15 giorni -> non si considerano
  • frazioni uguali o superiori ai 15 giorni -> considerate come mese intero

Quando si versa il contributo
Il contributo contrattuale va versato a partire dal quarto mese successivo all’assunzione, includendo anche i tre mesi precedenti.

Contratti inferiori a tre mesi
Per gli impiegati: l’azienda paga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum.
Per gli operai: si paga un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate nel corso del mese; non vengono considerate per il calcolo le ore di straordinario, malattia, cassa integrazione, congedo parentale facoltativa. Tale importo va versato alla Cassa Edile che lo eroga insieme alla GNF (Gratifica Natalizia e Ferie).

Durante il periodo di cassa integrazione il contributo contrattuale è sospeso.

Eccezioni
Se il lavoratore ha già attivato il versamento al Fondo PREVEDI di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR e/o contributo aggiuntivo dell’1% o superiore), il contributo contrattuale è dovuto fin dal primo mese di assunzione.

Siamo in attesa di indicazioni tecniche al fine di garantire una corretta compilazione del MUT. Sarà nostra premura fornire tali indicazioni non appena in nostro possesso.

Importi Prevedi Artigianato

I valori mensili e orari del contributo contrattuale PREVEDI per le imprese Artigiane sono in vigore da Ottobre 2025; di seguito riportiamo delle tabelle riepilogative di come calcolare gl importi.

Impiegati Artigianato

I valori mensili devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Operai Artigianato

I coefficienti orari devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.

Importi Prevedi Industria

I valori mensili e orari del contributo PREVEDI per le imprese INDUSTRIALI e COOPERATIVE sono in vigore da Ottobre 2025; di seguito riportiamo le tabelle riepilogative di come calcolare gl importi.

Impiegati Industria

I valori mensili devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Operai Industria

I coefficienti orari devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.

Integrazione Contributiva

Contribuzione TFR

In base all’articolo 2120 comma 3 del codice civile il quale stabilisce che “in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale”, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è quella “a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro” si comunica che, durante l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni, il TFR matura per intero e quindi, se destinato alla previdenza complementare, deve essere versato al fondo pensione nella misura a suo tempo scelta dal lavoratore.

Contribuzione a carico Lavoratore ed Azienda

In base all’articolo 8 del D.Lgs. 252/05 e dell’art. 8 dello Statuto di Prevedi, il contributo percentuale dovuto al Fondo, a carico Azienda e a carico Lavoratore, di fonte diversa dal TFR, durante il periodo di CIG, si calcola sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Il ruolo di Cassa Edile

La Cassa Edile ha un ruolo di intermediazione tra il lavoratore e il fondo Prevedi occupandosi tramite denuncia mensile di ricevere la quota spettante dall’impresa ed in seguito versala al FONDO per alimentare il contributo previdenziale del lavoratore.

Altre informazioni

In caso il lavoratore voglia incrementare la quota di accantonamento mensile o voglia ritirare i contributi versati deve rivolgersi direttamente al Fondo.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito di PREVEDI.

Accordi Precedenti