Imprese

Calcolo Prevedi

I contratti nazionali hanno introdotto per ogni lavoratore edile industriale ed artigiano una quota mensile di accantonamento al fondo PREVEDI a carico del datore di lavoro per supportare economicamente i lavoratori all’uscita dal settore edile (licenziamento, dimissioni, pensione).

Come si calcola

Il contributo contrattuale per gli OPERAI viene calcolato in base alle ore ordinarie effettuate nel corso del mese, non vengono considerate per il calcolo le ore di straordinario, malattia, cassa integrazione, congedo parentale facoltativo.

Il contributo contrattuale per gli IMPIEGATI viene calcolato su base mensile per un periodo di lavoro di almeno 15 giorni di lavoro, in caso di periodo inferiore non viene effettuato alcun versamento previdenziale.

Durante il periodo di cassa integrazione il contributo contrattuale è sospeso.

Importi Prevedi Artigianato

Come da comunicazione n.706 della CNCE sono variati i valori mensili e orari del contributo contrattuale PREVEDI per le imprese Artigiane, tali valori sono in vigore da Marzo 2020, di seguito riportiamo delle tabelle riepilogative di come calcolare gl importi:

Si ricorda che per gli impiegati i valori mensili sono fissi mentre per gli operai vanno calcolati seguendo la formula di moltiplicazione delle ore lavorate nel corso del mese per l’importo della relativa qualifica presente nella corrispondente tabella.

Impiegati Artigianato

Operai Artigianato

Importi Prevedi Industria

Come da comunicazione n.676 della CNCE sono variati i valori mensili e orari del contributo PREVEDI per le imprese INDUSTRIALI e COOPERATIVE.
Tali valori sono in vigore da Ottobre 2019, di seguito riportiamo le tabelle riepilogative di come calcolare gl importi:

Si ricorda che per gli impiegati i valori mensili sono fissi mentre per gli operai vanno calcolati seguendo la formula di moltiplicazione delle ore lavorate nel corso del mese per l’importo della relativa qualifica presente nella corrispondente tabella.

Impiegati Industria

Operai Industria

Integrazione Contributiva

Contribuzione TFR

In base all’articolo 2120 comma 3 del codice civile il quale stabilisce che “in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale”, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è quella “a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro” si comunica che, durante l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni, il TFR matura per intero e quindi, se destinato alla previdenza complementare, deve essere versato al fondo pensione nella misura a suo tempo scelta dal lavoratore.

Contribuzione a carico Lavoratore ed Azienda

In base all’articolo 8 del D.Lgs. 252/05 e dell’art. 8 dello Statuto di Prevedi, il contributo percentuale dovuto al Fondo, a carico Azienda e a carico Lavoratore, di fonte diversa dal TFR, durante il periodo di CIG, si calcola sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Il ruolo di Cassa Edile

La Cassa Edile ha un ruolo di intermediazione tra il lavoratore e il fondo Prevedi occupandosi tramite denuncia mensile di ricevere la quota spettante dall’impresa ed in seguito versala al FONDO per alimentare il contributo previdenziale del lavoratore.

Altre informazioni

In caso il lavoratore voglia incrementare la quota di accantonamento mensile o voglia ritirare i contributi versati deve rivolgersi direttamente al Fondo.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito di PREVEDI.

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