Imprese

Assoggettamento Previdenziale e Fiscale

Assoggettamento Previdenziale - I.N.P.S.

I contributi a carico sia operaio che impresa devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale nella misura del 15% del loro ammontare, con esclusione della quota Prevedi (a carico impresa) e delle quote di adesione contrattuale (a carico sia dell’impresa che dell’operaio).

Il contributo figurativo che va ad aumentare l’imponibile previdenziale è pari a: 1,10%
(15% dei: contributi obbligatori + Contributo Fondo Incentivo Occupazione – Quota Adesione Contrattuale)

 

Per quanto riguarda i contributi versati per il Fondo Sanitario SANEDIL, su indicazione della CNCE, si applica il contributo di solidarietà del 10% istituito presso l’I.N.P.S. di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n.103.

Assoggettamento Fiscale - I.R.P.E.F.

I contributi a carico operaio e carico impresa:

NON COSTITUISCONO REDDITO di lavoro dipendente i contributi relativi al contributo CENTROFOR, Indumenti di lavoro, Fondo Nazionale Prepensionamento, Anzianità Professionale Edile, contributo al Fondo Sanedil e le spese di gestione della Cassa Edile.
Il contributo figurativo che va ad aumentare l’imponibile fiscale è pari a: 0,50% (salvo conguaglio di fine anno) fino alle competenze del mese di MAGGIO 2021.

La CNCE (circolare n.775 di data 18/05/2021), in base ad un nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 54/E/2020), ha comunicato che le Casse Edili non dovranno più predisporre annualmente il calcolo e la comunicazione della percentuale utilizzata per assistenze ai lavoratori e che a partire dalle competenze del mese di GIUGNO 2021, l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale, così come indicata dalla Cassa Edile.