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L'ufficio Appalti della Cassa Edile di Trento si occupa altre che
naturalmente del controllo degli appalti e subappalti nella P.A.T., delle
regolarità contributive (rilascio DURC) e del recupero crediti nei confronti
delle Ditte inadempienti.
· Legge n.266/2002; · Decreto Legislativo n.276/2003; · Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni; · Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successivi; · Decreto Legislativo n. 157/1995 e Decreto Legislativo n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni; · Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successivi; · Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successivi; · Decreto Legislativo n. 196/2003; · Nota del Ministero del Lavoro su autonomi del 22 dicembre 2005 n. 3144; · Circolare INPS n. 9 del 27 gennaio 2006; · Chiarimenti INAIL su autonomi e sovvenzioni comunitarie; · Parere del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2005 su autonomi; · Decreto Legge n. 273/2005 convertito con legge n. 51/2006 · Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 · Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30 gennaio 2008 · Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008 · Altri SETTORI CCNL E' disponibile la documentazione relativa al Congresso del 16 dicembre 2009 effettuato alle Cantine di La-Vis (Trento) ---> SCARICA <--- la presentazione
Chi può richiederlo e come: La richiesta DURC può essere inoltrata sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it dall’Azienda, dal suo Consulente dalle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) o, in caso di lavori pubblici, anche dalle Stazioni Appaltanti. Per poter accedere al sito internet si deve essere in possesso di un codice utente e di una password che sono rilasciate da INPS o INAIL (per le Aziende e gli Intermediari) o dalle Casse Edili (solo per SOA e Stazioni Appaltanti). A collegamento effettuato si procede alla compilazione on-line che al termine rilascerà un C.I.P. (codice identificativo pratica) che permetterà, entrando in consultazione sempre sul sito internet, di poter seguire passo-passo l’iter della pratica.
Chi rilascia il D.U.R.C.: Il DURC viene rilasciato dalle Casse Edili per le imprese edili con dipendenti. Per tutte le altre imprese (imprese che non applicano il contratto edile o imprese che pur applicandolo non hanno operai dipendenti) il DURC viene rilasciato dalle sedi INPS e/o INAIL. Pertanto, la richiesta viene inoltrata sempre e comunque agli Enti INPS e INAIL mentre le Casse Edili vengono interessate solo se il documento viene richiesto per una impresa EDILE CON DIPENDENTI.
Validità del documento: Il DURC ha una validità di novanta giorni dalla data del rilascio nel caso di richieste per appalti privati. In ambito di appalti pubblici
il DURC ha validità per l’appalto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (verifica autocertificazione, stipula contratto,
S.A.L., fine lavori, ….).
Tempi di rilascio: Il D.U.R.C. deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta. Le Casse Edili devono sempre e comunque esprimersi sull’esito della verifica mentre INPS e INAIL in qualità di Enti Pubblici possono avvalersi del silenzio/assenso. Un D.U.R.C. emesso con il silenzio assenso è in ogni caso valido a tutti gli effetti.
Spedizione certificato tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata): Dal mese di giugno 2007 è possibile ricevere il D.U.R.C. anche tramite e-mail se questa risulta essere “certificata” (un documento spedito su indirizzi del tipo “hotmail”, “libero”, ecc., e quindi non certificati non ha nessuna validità). Al momento l’inconveniente principale di questa spedizione risulta essere il fatto che il documento non può essere stampato ma solo inoltrato ad un altro indirizzo di P.E.C. (se ricevo il documento sulla mia P.E.C. e lo devo inviare ad un Comune o una Stazione Appaltante per il rilascio di una DIA o il pagamento di un SAL lo posso fare se l’utente finale è in possesso di un’altra PEC; in questo caso il documento è valido a tutti gli effetti). Per sopperire momentaneamente a questo limite della spedizione tramite P.E.C., la Cassa Edile di Trento provvede a spedire comunque una copia cartacea con posta normale. Per saperne di più visita il sito www.cassaedilepec.it mentre per attivare la casella di P.E.C. scarica il modulo che dovrà poi essere inoltrato alla Scrivente.
La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Il Decreto Ministeriale (PDF) contenente le “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" (tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio) è stato pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266. Il Cnipa effettuerà le attività di vigilanza e controllo assegnategli dalla norma e, con un apposito Centro di competenza, supporterà le PA ai fini dell'introduzione della PEC nei procedimenti amministrativi. Per maggiori approfondimenti sulla P.E.C. consultare il sito www.cassaedilepec.it . La Cassa Edile di Trento offre alle proprie Imprese iscritte con sede sul territorio, l’attivazione gratuita della casella P.E.C. (scarica il modulo per la richiesta di attivazione)
Nei confronti delle Imprese che non hanno provveduto al versamento degli Accantonamenti entro il termine utile per poter liquidare l’Operaio (10 luglio e 10 dicembre) la Cassa Edile di Trento mette a disposizione dei lavoratori un servizio di recupero credito tramite i propri legali di fiducia. La procedura viene attivata d’ufficio nel caso in cui l’Impresa, pur non versando, abbia comunque presentato la relativa modulistica mensile mentre necessita dell’invio delle copie delle buste paga da parte del lavoratore nel caso contrario. Non esistono “scadenze” o termini ultimi per poter aprire il contenzioso da parte del lavoratore che non abbia ricevuto il proprio accantonamento. Scarica i moduli per attivare la procedura di recuperoP.S. Entrambi i moduli devono essere inoltrati alla Scrivente che provvederà a seconda dei casi ad inoltrarli anche al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento)
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